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Ragioneria
sede: Piazza Municipio, 1 - 12064 La Morra
telefono:
PERSONALE
Roggero Carmen - Funzionario contabile - Mansioni: Responsabile servizio finanziario e tributi
orari: lun-ven:8.30-13.00
telefono:
e-mail: ragioneria@comune.lamorra.cn.it
Boglietti Enrica - Istruttore Contabile Direttivo - Responsabile del procedimento TARSU (Tassa Rifiuti) - ICI - COSAP
orari: lun-ven:8.30-13.00
telefono:
e-mail: tributi@comune.lamorra.cn.it
I.C.I.
Imposta Comunale sugli Immobili
anno 2011
Aliquote e detrazioni
Termini di pagamento
Modalità di esecuzione dei versamenti
Termine di presentazione della denuncia
Aliquote e detrazioni
(deliberazione CC N. 32 del 20.12.2010)
L’art.1 del D.L.93/08 ha previsto l’azzeramento dell’ICI sull’abitazione principale e che quindi non dovrà più essere pagato;
(l’esenzione non riguarda comunque le case accatastate A1-A8-A9) L’abitazione principale di norma coincide con la residenza anagrafica, è ammessa comunque prova contraria che deve essere data dal contribuente. L’eliminazione dell’ICI riguarda anche le pertinenze all’abitazione principale: nel nostro caso nel numero massimo di n. 2 unità e accatastate in categoria C6. Rimane valida l’imposizione sugli altri immobili eventualmente posseduti :
5,5 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali, immobili dati in affitto o sfitti, negozi , uffici, magazzini, terreni e aree edificabili.
0,0 per mille per le unita' immobiliari site nel centro storico nelle quali sono eseguiti interventi di recupero. Tale aliquota agevolata si applica per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
E' possibile la consultazione presso l'ufficio tributi della banca dati catastale e la conseguente verifica della rendita del proprio immobile.
Termini di pagamento
ACCONTO: entro il 16 GIUGNO 2011
Il versamento pari al 50% dell'imposta dovuta , calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente deve essere effettuato entro il 16 giugno 2011
E' consentito calcolare l'imposta anche sulla base delle aliquote e delle detrazioni previste per l'anno 2010
Con delibera GM n. 44 in data 31.05.2010 sono stati approvati i nuovi valori delle aree fabbricabili
VALORE AREE EDIFICABILI ANNO 2011 AI FINI ICI
SALDO : entro il 16 DICEMBRE 2011
La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
Resta in ogni caso facolta' del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione, da corrispondere entro il 16/06/2011 sulla base delle aliquote deliberate per l'anno 2011 Il contribuente paga il saldo 2011 con l'eventuale conguaglio senza alcuna sanzione.
I contribuenti sono esonerati dall’obbligo di versamento quando il debito complessivo ICI (acconto + saldo) risulta inferiore o pari a € 4,00.
Il pagamento può essere effettuato:
• utilizzando i bollettini di versamento disponibili presso l’ufficio tributi del Comune (ccp. 88703772 intestato a GEC SPA LA MORRA-CN-ICI);
• senza alcuna commissione presso i seguenti Istituti di Credito:
• Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù, Banca di Credito Cooperativo di Alba,Langhe e Roero, Banca Regionale Europea Spa,Banca di Credito Azoaglio,, Cassa di Risparmio di Bra Spa, Cassa di Risparmio di Fossano Spa, Banca Cassa di Risparmio di Savigliano, Cassa di Risparmio di Saluzzo, Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de’Baldi SCRL e Credito Cooperativo Cassa Rurale ed Artigiana di Boves.
• con il modello F24.
Versamenti tardivi - Ravvedimento Operoso
Se il versamento avviene entro 30 gg. dalla scadenza, sui bollettini ordinari, si deve versare un importo comprensivo di imposta, sanzione del 3% e interessi moratori del 1,5% dal 01/01/2011
Se il versamento avviene entro un anno dalla scadenza, sui bollettini ordinari, si deve versare un importo comprensivo di imposta, sanzione del 3,75% e interessi moratori del 1,5 dal 01/01/2011.
Dovra' essere presentato al Comune il prospetto di liquidazione ravvedimento operoso e fotocopia bollettino di versamento.
Termine e modalità di presentazione della dichiarazione di variazione per l'anno 2010
A partire dall'anno 2008 la dichiarazione ai fini dell'IC.I. deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell'imposta dovuta attengono a riduzioni d'imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei Comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale. Si sono, infatte, realizzate le condizioni che hanno reso possibili la semplificazione prevista dall'art. 37 comma 53, del D.L. 4/7/2006 n. 223 convertito in L. 4/8/2006 n. 248 che ha stabilito la soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI di cui all'art. 10 c. 4 del D.Lgs n. 504/1992, a partire dalla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali che è stata accertata con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio del 18.12.2007.
La dichiarazione deve essere presentata al Comune entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui ha avuto inizio il possesso dell’immobile oppure siano intervenute le variazioni previste e ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati.
La dichiarazione ICI deve essere presentata limitatamente agli immobili siti nel Comune di La Morra al:
Comune di La Morra- Ufficio Tributi- P.za Municipio 1 La Morra
in uno dei seguenti modi:
1) con spedizione a mezzo posta del modello di dichiarazione con raccomandata senza ricevuta di ritorno;
2) con consegna diretta all'ufficio tributi che restituisce la copia con la ricevuta di consegna.
La denuncia ICI deve essere presentata su modulo ministeriale approvato con D.M.
I modelli di dichiarazione possono essere ritirati presso l'Ufficio Tributi
L'eventuale dichiarazione sostitutiva in ordine allo stato di inagibilita' e inabitabilita' deve essere presentata nei termini previsti dalla legge per la dichiarazione di variazione.
C.O.S.A.P.
CANONE OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
(COSAP)
Dal 1° gennaio 1999 il canone ha sostituito la tassa O.S.A.P.
Il Regolamento è stato approvato con atto deliberativo CC 47/98 e ss.mm.e ii., ed è consultabile presso l'Ufficio Tributi.
E' il canone che deve essere corrisposto per le occupazioni del suolo, soprasuolo e sottosuolo pubblico.
E' calcolato in base alla superficie occupata, alla durata dell'occupazione ed alla tariffa riferita alla categoria delle strade, delle aree e degli spazi pubblici: il territorio comunale, in base alla delibera CC 21/99, è stato diviso in due categorie.
I canoni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono stabiliti per l'anno 2011 dalla Delibera GM n. 91 del 14/12/2010 consultabile presso l'Ufficio Tributi.
Ogni occupazione deve essere preventivamente autorizzata su domanda in bollo utilizzando i modelli allegati da presentarsi presso l'Ufficio Tributi.
Il pagamento per le occupazioni permanenti viene effettuato mediante lista di carico annuale ed invio di avviso unico di pagamento agli utenti.
Il pagamento per le occupazioni temporanee dev'essere effettuato prima dell'inizio dell'occupazione temporanea mediante versamento diretto alla Tesoreria Comunale UniCredit Banca - Banca Crt , Agenzia di La Morra,
CODICE IBAN IT63P0200846400000000798861
oppure con bollettino di c/c postale sul n : 15712128 INTESTATO A COMUNE DI LA MORRA - SERVIZIO TESORERIA
Tassa sui rifiuti solidi urbani
Tassa sui rifiuti solidi urbani
PRESUPPOSTO E COMMISURAZIONE DELLA TASSA
La tassa è dovuta da chiunque occupi o detenga locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di raccolta dei rifiuti è istituito ed attivato.La tassa viene corrisposta in base a tariffe per mq. differenziate per destinazione d'uso dei locali e delle aree.
DECORRENZA DELLA TASSA
La tassa decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo al giorno in cui ha inizio l'occupazione dei locali ed aree
DENUNCIA INIZIALE E DI CESSAZIONE
Chiunque occupi o detenga locali ed aree soggetti alla tassa sono obbligati, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o della detenzione, a presentare denuncia dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune.La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangono invariate.In caso contrario, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie ed alla destinazione d'uso, dovrà essere denunciata dal contribuente entro gli stessi termini previsti per la denuncia iniziale.La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree tassabili, deve essere comunicata dal contribuente mediante apposita denuncia.La denuncia medesima, fatto salvo l'accertamento della veridicità del fatto da parte del Comune, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia stessa. Qualora la denuncia di cessazione non venga presentata nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dal subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE
Le denunce iniziali, di rettifica e di cessazione devono essere presentate, su appositi moduli messi a disposizione dall'Ufficio Tributi del Comune di La Morra.
DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE
Al fine della determinazione della tassa, devono essere prese in considerazione le superfici:1) dei locali e delle aree comunque coperte. Le superfici tassabili dei locali ed aree sono calcolate in base alla superficie netta di calpestio, espressa in metri quadrati. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio, ferma restando l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.2) delle aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali ed accessorie di civili abitazioni diverse dalla aree a verde.
PAGAMENTO DELLA TASSA
Il Contribuente può effettuare il pagamento in 2 rate o in un'unica soluzione secondo le modalità indicate nell'avviso di pagamento o nella cartella che gli viene recapitata.
RIDUZIONI ED ESCLUSIONI POSSONO ESSERE CONSULTATE SUL REGOLAMENTO CHE DI SEGUITO SI ALLEGA
REGOLAMENTO






















